Decreto Sostegni bis approvato il 20 maggio 2021
Imprese , professionisti , lavoratori autonomi , salute pubblica , scuola , università e ricerca lavoratori , enti Locali , fisco
Titolo I Sostegno alle imprese, all’economia, e abbattimento dei costi fissi
Titolo II Misure per l’accesso al credito e la liquidità per le imprese
Titolo III Misure per la tutela della salute
Titolo IV Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali
Titolo V Enti territoriali
Titolo VI Giovani scuola e ricerca
Titolo VII Cultura
Titolo VIII Agricoltura e trasporti
Titolo IX Disposizioni finali e finanziarie
Gli articoli dedicati al sostegno delle imprese sono dall’1 al 25, riportiamo il Titolo I
Titolo I
Art 1 Contributo a fondo perduto
Art 2 Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse
Art 3 Incremento risorse sostegno comuni vocazione montana
Art 4 Estensione e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda
Art 5 Proroga riduzione oneri bollette elettriche
Art 6 Agevolazione Tari
Art 7 Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nella città d’arte e bonus alberghi
Art 8 Misure urgenti per il settore tessile e della moda nonchè per le altre attività economiche particolarmente colpite dalla emergenza epidemiologica
Art 9 Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione, dei termini plastic tax, e dei termini per la contestazione delle sanzioni connesse all’omessa iscrizione al catasto urbano dei fabbricati ubicati nei comuni colpiti dal sisma del 2016 e del 2017
Art 10 Misure a sostegno del settore sportivo
Art 11 Misure urgenti di sostegno all’export e all’internazionalizzazione
Di seguito alcune delle più rilevanti misure annunciate:
- viene previsto un nuovo contributo a fondo perduto, di importo pari a quello dell’ultimo Decreto Sostegni;
- viene introdotto un ulteriore metodo per calcolare il calo del fatturato che prevede la comparazione dei dati del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 con quelli del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020;
- viene riconosciuta la possibilità di beneficiare del contributo a fondo perduto anche ai soggetti che hanno subito un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. L’ammontare del contributo a fondo perduto è in questo caso determinato in percentuale della riduzione del risultato economico. L’istanza per il riconoscimento di questo contributo a fondo perduto può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021;
- per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d’imposta locazioni viene esteso fino al 31 luglio 2021;
- viene riconosciuto il credito d’imposta locazioni per il periodo da gennaio 2021 a maggio 2021ai soggetti locatari esercenti attività economica, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020;
- il periodo di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione viene portato fino al 30 giugno;
- viene prevista la modifica dell’articolo 26 D.P.R. 633/1972, anticipando i termini per l’emissione delle note di credito Iva in caso di procedure concorsuali (la nota di credito può infatti essere emessa a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale);
- è introdotta una nuova agevolazione (“Ace innovativa”) che riconosce, per gli incrementi di capitale proprio effettuati nel corso del 2021, un rendimento nozionale con applicazione di un’aliquota del 15%.







