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Pratiche autorizzative al trasporto rifiuti

Albo Nazionale Gestori Ambientali

Iscrizione all'albo Nazionale Gestori Ambientali

Per il trasporto rifiuti è necessaria l’ iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Le imprese che, in base alla loro attività ed alle tipologie di rifiuti gestite, devono essere iscritte all`Albo vengono così individuate dall`articolo 212 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.): imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi

imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi imprese che effettuano attività di bonifica dei siti

imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto

imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi imprese che effettuano attività di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi

imprese che effettuano attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti Differenti procedure di iscrizione sono previste per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti e i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi (articolo 212, comma 8).

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