Relazione Vibrometrica

Relazione vibrometrica

Documento di valutazione del rischio di vibrazioni.

Che cos’è la valutazione del Rischio Vibrazioni?

Il Documento di Valutazione del Rischio Vibrazioni o vibrometria, rappresenta la valutazione dello specifico rischio all’interno di una realtà lavorativa che fa uso di attrezzature.

Esso è necessario per individuare le azioni da intraprendere per salvaguardare i lavoratori dagli effetti negativi che le vibrazioni possono causare.

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Relazione fonometrica

Relazione fonometrica

Macro area dedicata alla valutazione ambientale

Valutazione del grado di rumore

Tecnici specializzati in acustica e vibrazioni devono svolgere nella valutazione del grado di rumore di un determinato luogo di lavoro.

Essa rientra pertanto nella macro area dedicata alla valutazione ambientale obbligatoria per ogni luogo di lavoro. 

Il rischio rumore entra nella categoria di rischi sul lavoro definiti dal Testo Unico come rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici. L’articolo a cui occorre fare riferimento è l’art. 180 del DLgs 81/08.

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Redazione valutazione rischio ATEX

Redazione valutazione rischio ATEX

 Direttiva europea che disciplina l’introduzione sul mercato di dispositivi e impianti a prova di esplosione

Atex

Con il termine ATEX si fa riferimento ad una direttiva europea che disciplina l’introduzione sul mercato di dispositivi e impianti a prova di esplosione.

Il termine ATEX è un’abbreviazione di “ATmosphères EXplosibles” e fa riferimento al rischio di esplosione che potrebbe essere causato, a determinate condizioni atmosferiche, da una miscela di aria e altre sostanze infiammabili (come gas, vapori, polveri, ecc.).

Per quanto riguardo il rischio esplosione dovuto ad atmosfere pericolose, la Commissione Europea ha adottato le seguenti direttive:

  • la 2014/34/UE: rivolta ai costruttori di apparecchiature utilizzate in zone a rischio esplosione. La direttiva definisce gli standard di sicurezza di cui devono essere dotati i macchinari (per questo vige l’obbligo di certificazione);
  • la 99/92/CE: rivolta agli utilizzatori di impianti e attrezzature certificate operanti in ambienti di lavoro dove è presente il rischio di atmosfere esplosive.

Va precisato che per introdurre sul mercato i dispositivi a cui fa riferimento la direttiva ATEX è necessario che gli stessi siano dotati di marcatura CE, di un manuale di istruzioni d’uso e di una dichiarazione di conformità. 

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Redazione valutazione rischio biologico

Redazione valutazione rischio biologico

Rischio di esposizione ad agenti biologici

Rischio biologico in ambienti di lavoro

“Il rischio biologico in ambiente di lavoro si identifica con la determinazione del rischio di esposizione ad agenti biologici e con la conseguente strategia di prevenzione che richiede specifiche misure di protezione.”

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Redazione DVR

Redazione DVR

Documento di valutazione dei rischi, rischi esistenti sul luogo di lavoro.

Documento di Valutazione dei Rischi

Il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) è una relazione obbligatoria che le imprese devono redigere e rendere disponibile alla consultazione da parte degli organi di controllo. 

Esso individua tutti i rischi esistenti sul luogo di lavoro e nello svolgimento di quelle mansioni che possono cagionare un danno alla salute tramite infortuni o malattie professionali (come l’utilizzo di macchinari o l’impiego di sostanze tossiche).

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Redazione valutazione rischio chimico

Redazione valutazione rischio chimico

A chi rivolgersi in caso di esposizione ad agenti chimici.

Documento di Valutazione dei Rischi da esposizione ad Agenti Chimici

Il DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI è un documento di valutazione dei rischi specifico, mirato all’individuazione delle azioni da intraprendere nel caso di attività che prevedono esposizione ad agenti chimici pericolosi.

A chi si rivolge?

Alle aziende che prevedono l’utilizzo di agenti chimici pericolosi a qualunque scopo.

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Corsi di formazione

Corsi di formazione

Informazioni sui corsi di formazione aziendali

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Relazioni inquinanti atmosferiche (polveri, COV, Amianto ecc.)

Relazioni inquinanti atmosferiche (polveri, COV, Amianto ecc.)

Inquinamento atmosferico, polveri PM10, polveri PM2,5, analisi per la determinazione di amianto.

Legislazione italiana in materia di inquinamento atmosferico

La legislazione italiana in materia di inquinamento atmosferico (D.Lgs. 155/2010) regolamenta la presenza in aria delle polveri PM10, aventi diametro inferiore a 10 µm e delle polveri più sottili denominate PM2,5, aventi diametro inferiore a 2,5 µm.

Le polveri PM10 sono comunque costituite per circa il 60%- 70% dalla frazione più sottile PM2,5.

Tanto inferiore è la dimensione delle particelle, tanto maggiore è la loro capacità di penetrare nei polmoni e di produrre quindi effetti dannosi sulla salute umana. Per questo motivo le polveri PM10 e PM2,5 presentano un rilevante interesse sanitario.

Nella Rete Regionale di monitoraggio della qualità dell’aria sono presenti diversi siti in cui si effettua quotidianamente il monitoraggio delle polveri PM10 e PM2.5 mediante il metodo di riferimento gravimetrico, come previsto dal D.Lgs. 155/2010.

Oggi le analisi più richieste per la determinazione dell’amianto si suddividono in determinazione della presenza / assenza amianto in superfici, frammenti o porzioni di materiale (fibrocemento, lana di vetro, linoleum, coperture, cartongesso) e valutazione del rischio chimico da amianto negli ambienti di lavoro tramite campionamenti passivi nei luoghi di lavoro. Le tecniche di determinazione più utilizzate sono il Microscopio Ottico a Contrasto di Fase (MOCF) e SEM, lo spettrofotometro FT-IR e la difrattometria a raggi X (DRX). Su richiesta, la fase di campionamento può essere eseguita da nostro personale formato per il campionamento di amianto.

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Pratiche autorizzative al trasporto rifiuti

Pratiche autorizzative al trasporto rifiuti

Albo Nazionale Gestori Ambientali

Iscrizione all'albo Nazionale Gestori Ambientali

Per il trasporto rifiuti è necessaria l’ iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Le imprese che, in base alla loro attività ed alle tipologie di rifiuti gestite, devono essere iscritte all`Albo vengono così individuate dall`articolo 212 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.): imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi

imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi imprese che effettuano attività di bonifica dei siti

imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto

imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi imprese che effettuano attività di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi

imprese che effettuano attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti Differenti procedure di iscrizione sono previste per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti e i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi (articolo 212, comma 8).

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Pratiche emissioni in atmosfera (AIA, AUA, Autorizzazioni generali)

Pratiche emissioni in atmosfera (AIA, AUA, Autorizzazioni generali)

AIA, AUA e presentazione delle domande.

Procedura di Autorizzazione

L’AIA è il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che lo stesso sia conforme ai requisiti del decreto autorizzativo.

La procedura di autorizzazione alle emissioni ordinaria, ricompresa ai sensi del DPR 59/2013 nel procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), è regolata dall’articolo 269 del D. Lgs. 152/2006, che è stato modificato dal D. Lgs 183/2017, e prevede:

  1. La presentazione della domanda di AUA all’autorità competente (di solito alla Provincia);
  2. La domanda di autorizzazione,

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